_Statuto associazione “Dalla Parte dei Forti”
ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione di volontariato denominata “Dalla Parte dei
Forti” con sede in Le Grazie di Porto Venere (provincia della Spezia), via Libertà n. 227.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e dal
presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle
finalità istituzionali di cui all’art. 3.
L’Associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo onlus.
ART. 2
DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
L’assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, sciogliere L’Associazione.
ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione, si propone di: tutelare, valorizzare e diffondere la cultura del territorio di appartenenza, nello
specifico la provincia della Spezia e le aree circostanti, attraverso la riscoperta delle antiche fortificazioni,
delle opere fortificate e delle costruzioni storiche, anche con riferimento alle tradizioni, ai contesti
storico/culturali e architettonici legati all’intervento dell’uomo sulla natura.
Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di: studiare il territorio e le opere
dell’uomo in esso presenti, catalogale i documenti storici accessibili e consultabili, diffondere le informazioni
in proprio possesso attraverso ogni possibili iniziativa culturale diretta a soci e non soci, collaborare con enti
e amministrazioni pubbliche al fine di preservare e valorizzare gli elementi storici e culturali legati agli
edificati storici, valorizzare il patrimonio architettonico delle antiche fortificazioni e degli edificati storici,
operare anche attraverso convenzioni o atti similari per garantire la conservazione e la fruibilità dei siti citati.
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività culturali.
In particolare l’Associazione orienta la propria attività diretta come già specificata ai fini generali di:
promozione e valorizzazione dei beni culturali; tutela e valorizzazione dell'ambiente; promozione della
cultura e dell'arte; ricerca scientifica.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART. 4
I SOCI
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando
la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà
dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro
sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
4) soci sostenitori, si considerano tutti coloro che pur sostenendo l’Associazione al pari dei soci ordinari
non fanno parte, per scelta o impossibilitò, di coloro che godono il diritto voto e di elettorato attivo
e/o passivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni (che rientrano nella categoria dei: soci
sostenitori).
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
STATUTO “Dalla Parte dei Forti”
ART. 5
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli
interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo su proposta di un socio o di un
membro del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Solo l’Assemblea dei soci,
su richiesta formale di almeno dieci soci, può annullare una decisione del Consiglio Direttivo in materia di
ammissione di nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima
dello scadere dell'anno in corso (in riferimento art. 24 c.c.).
L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
5) per altro grave motivo (in riferimento art. 24 c.c.).
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la
quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (in riferimento art.
24 c.c.).
ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (ad esclusione dei soci sostenitori e dei soci minorenni
che possono partecipare all’Assemblea, ma non godono del diritto di voto);
3) a godere del diritto di elettorato attico e passivo (ad esclusione dei soci sostenitori e dei soci
minorenni);
4) ad accedere alle cariche associative;
5) a prendere visione, con richiesta scritta, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità
associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare
iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
4) Il Collegio dei revisori dei conti;
5) Il Collegio dei probiviri (organo eventuale la cui costituzione deve essere decisa in sede di
Assemblea);
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART. 9
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà
ricevere più di due deleghe.
ART. 10
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per
l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo
degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
4) delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci secondo statuto;
5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di
sottoporle.
L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente
e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età o da un socio
delegato direttamente in sede di Assemblea.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso pubblico, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo
della sede sociale e con comunicazione ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione
urgente) prima della data della riunione. Le convocazioni dovranno contenere: ordine del giorno, luogo, data
e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano
trascorse 12 ore (ridotte a 2 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide
le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci in regola con il tesseramento.
ART. 11
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la
metà dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati (vedi art. 21 c.c.).
ART. 12
VOTAZIONI
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,
eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è
necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e
per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio
residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole di tutti i presenti
(vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori, ovvero i membri del Consiglio Direttivo, non hanno voto (vedi art. 21 c.c.).
ART. 13
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del
Segretario, o di un suo delegato straordinario, e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede o con altro mezzo
di comunicazione sociale (anche multimediale).
ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato, oltre al Presidente, da almeno 4 membri (e da un massimo di 8), nominati dall’Assemblea
dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 36 mesi e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano
dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti,
che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. La sostituzione di membri originariamente
eletti può avvenire, anche con tempi diversi, sino a surrogare la metà dei membri originalmente eletti, ma
non oltre. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, nel caso non vi sia possibilità di garantire un Consiglio
con almeno 5 membri (compreso il Presidente) o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del
Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. In caso di dimissioni del
Presidente il Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario e un Economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli
approvare dall’Assemblea dei soci;
5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei
soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza
di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o
almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (o in altra forma il Consiglio stesso decida
di adottare), da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno,
luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario, o di un suo delegato straordinario, e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più della metà delle riunioni annue del Consiglio direttivo,
comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente
rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
ART. 15
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale
dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro
del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva,
che egli dovrà contestualmente convocare.
ART. 16
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e
quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART. 17
IL SEGRETARIO E L’ECONOMO
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria
dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal
Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene
affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
L’Economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli redige e verifica la contabilità
dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti economiche, attenendosi alle direttive impartitegli
dal Presidente.
L’Economo è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio
direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento
dell’attività sociale. Egli è altresì responsabile dell’inventario dei beni dall’Associazione.
ART. 18
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri, se costituito, è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci
stessi. I membri del Collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza, al suo interno, tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli
soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione
ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e
dei regolamenti.
La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
ART. 19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati
dall'Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio dei Revisori nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione,
con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale
esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.
I membri del Collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
ART. 20
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese
debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno
specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti
individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n.
239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente
del Collegio sindacale delle s.p.a..
ART. 21
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5) il libro giornale della contabilità sociale;
6) il libro dell’ inventario;
7) il libro del protocollo.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario o
dall’Economo (solo nel caso della contabilità e dell’inventario) in ogni pagina.
ART. 22
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
4) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da
eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 23
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo
ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi art.
20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 7 giorni che precedono l’Assemblea,
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
L’Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
ART. 24
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare
uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni
con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.). Nello specifico all'atto dello scioglimento è fatto obbligo
all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
ART. 25
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel
codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Le Grazie, 13 agosto 2011